(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995
 
  1.  In  attesa  di  procedere  alla  definizione,  secondo le nuove
procedure  previste  dalla  normativa  regionale  di  adeguamento  ai
principi  di  riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421,
degli aspetti  economici  e  giuridici  riferiti  rispettivamente  al
biennio   contrattuale   1994-1995  ed  al  quadriennio  contrattuale
1994-1997,  sono  attribuiti  ai  dipendenti  regionali  i   seguenti
benefici,  a  titolo  di  ulteriore  anticipazione  sui miglioramenti
economici  derivanti  dal  rinnovo  contrattuale   per   il   biennio
1994-1995.
  2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994
e  successiva  e'  corrisposto,  a  decorrere dalla medesima data, un
assegno lordo mensile, fatti  salvi  i  successivi  conguagli,  nelle
misure risultanti dalla seguente tabella:
 
                                Importo mensile  Ulteriore importo
                                      lordo        mensile lordo
Qualifiche dall'1 gennaio 1994                   dall'1 gennaio 1995
            --                          --               --
Commesso                               90.000           46.500
Agente tecnico                         97.000           52.250
Coadiutore-guardia                    112.000           59.500
Segretario-maresciallo                130.000           71.917
Consigliere                           144.000           86.167
Funzionario                           158.000          104.250
Dirigente                             169.000          136.917
 
  3.  Gli  importi  di  cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo
mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11  aprile  1995,
n.  17,  sono corrisposti sulla tredicesiiua mensilita' e sul salario
aggiuntivo e rientrano nella base imponibile  per  la  determinazione
delle  misure  delle indennita' calcolate ai sensi degli articoli 21,
quarto comma, e 25, quarto comma, della  legge  regionale  31  agosto
1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli
28  della  legge  regionale  2  febbraio  1991,  n. 8 e 2 della legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per  il  calcolo  del  compenso  per
lavoro  straordinario  di  cui  all'articolo 114 della medesima legge
regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19
ottobre 1984, n. 49.
  4. I  medesimi  importi  sono  corrisposti  in  quanto  competa  lo
stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione
di  stato  che  comporti  la  riduzione dello stipendio medesimo. Gli
stessi sono soggetti alle  ritenute  assistenziali,  previdenziali  e
fiscali.
  5.   I   ratei   del  salario  individuale  di  anzianita'  di  cui
all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da
ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale  26
ottobre  1987,  n.  33,  afferenti  il  servizio prestato nel biennio
1991-1992 restano attribuiti  al  personale  regionale,  a  decorrere
dall'1  gennaio  1994, nelle misure annue lorde fissate dalla fabella
"C" allegata alla legge regionale 8/1991.
  6. Al personale regionale in servizio al 1 gennaio 1995  spetta,  a
decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianita' per
il  servizio  prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde
di seguito riportate:
 
Qualifiche                        Importi annui lordi
    --                                     --
Commesso                                 297.000
Agente tecnico                           343.700
Coadiutore-guardia                       396.300
Segretario-maresciallo                   494.000
Consigliere                              620.000
Funzionario                              795.800
Dirigente                              1.168.400
 
  7. Per la determinazione dei ratei  del  salario  indi  viduale  di
anzianita'  di  cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo  104,  quarto  comma,   come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo  6,  comma  2,  della legge regionale 33/1987, e quinto
comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre
1984, n. 49, della legge regionale 53/1981.
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  trova  applicazione,  nei  confronti  del  personale
regionale,  il  disposto  di  cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 423.
  9. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno  1993,
n.  39,  le  parole  "per  l'anno  1993" sono sostituite dalle parole
"dall'1 gennaio 1993".
  10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo  104  della
legge  regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge
regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, e'
aggiunto il seguente punto:
   "l'istituto  di  cui  all'articolo  10  della  legge  regionale 26
ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalita' ivi contenute;"