(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995 1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995. 2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva e' corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella: Importo mensile Ulteriore importo lordo mensile lordo Qualifiche dall'1 gennaio 1994 dall'1 gennaio 1995 -- -- -- Commesso 90.000 46.500 Agente tecnico 97.000 52.250 Coadiutore-guardia 112.000 59.500 Segretario-maresciallo 130.000 71.917 Consigliere 144.000 86.167 Funzionario 158.000 104.250 Dirigente 169.000 136.917 3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesiiua mensilita' e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennita' calcolate ai sensi degli articoli 21, quarto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della medesima legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. 4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali. 5. I ratei del salario individuale di anzianita' di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, afferenti il servizio prestato nel biennio 1991-1992 restano attribuiti al personale regionale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, nelle misure annue lorde fissate dalla fabella "C" allegata alla legge regionale 8/1991. 6. Al personale regionale in servizio al 1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianita' per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate: Qualifiche Importi annui lordi -- -- Commesso 297.000 Agente tecnico 343.700 Coadiutore-guardia 396.300 Segretario-maresciallo 494.000 Consigliere 620.000 Funzionario 795.800 Dirigente 1.168.400 7. Per la determinazione dei ratei del salario indi viduale di anzianita' di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/1987, e quinto comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, della legge regionale 53/1981. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione, nei confronti del personale regionale, il disposto di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423. 9. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole "per l'anno 1993" sono sostituite dalle parole "dall'1 gennaio 1993". 10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, e' aggiunto il seguente punto: "l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalita' ivi contenute;"